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Questions
giovedì, 18 settembre 2008 ; 16:24
But why does nobody translate Boll's book?
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Donne del Rinascimento in Italia
lunedì, 28 aprile 2008 ; 20:53
libri, renaissance
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Kircher's tarantula
martedì, 15 aprile 2008 ; 18:20
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Malleus Malleficarum
lunedì, 14 aprile 2008 ; 09:17
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Vatican, Biblioteca Apostolica, Urb. lat. 276
giovedì, 10 aprile 2008 ; 17:04

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Aldovrandi, 1599
martedì, 08 aprile 2008 ; 17:01
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Quasi ci siamo
venerdì, 23 novembre 2007 ; 14:46
libri, natale
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ma chi ha firmato questa legge???
domenica, 21 ottobre 2007 ; 20:42
Fotocopie e Diritto d'Autore (Reprografia)
Limite del 15%
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Il 15% va calcolato sul numero totale delle pagine del libro, comprese l’introduzione e la prefazione ed escluse le eventuali pagine di pubblicità, o sul numero di pagine del testo dell’opera vera e propria?
Le pagine di introduzione e la prefazione sono parte integrante del testo, e quindi il 15% va calcolato sul numero totale delle pagine del libro, esclusa la pubblicità e comprese l’introduzione, la prefazione, l'indice e la bibliografia.
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Che cosa si deve fare per fotocopiare un intero volume oltre il limite del 15%?
Si deve ottenere un'autorizzazione specifica dagli aventi diritto, tramite l'editore. Potrà essere contattata l'AIDRO (Associazione italiana per i diritti di riproduzione delle opere dell’ingegno).
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E se viene fotocopiato il 15% al giorno è "formalmente legale"?
La legge non prevede alcun limite di tempo e la riproduzione ripetuta, che dia luogo alla fotocopiatura oltre il limite del 15%, non è consentita.
Concorre nell’illecito la copisteria che sia consapevole della trasgressione della norma da parte di un utente che si presenti più volte in copisteria chiedendo ogni volta di copiare meno del 15%.
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Per le riviste raccolte in volume, il limite del 15% fa riferimento all'intero volume che raccolga le annate o ai singoli fascicoli?
La legge si riferisce al fascicolo di periodico e non tiene conto dell'eventuale rilegatura in volume che raccolga le intere annate.
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Come ci si dovrà comportare per le riviste elettroniche che non hanno tangibilità immediata?
Per le riviste elettroniche valgono i principi generali previsti dalla legge sul diritto d'autore, che comportano la necessità di autorizzazione per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico. Per esse non si applica l’autorizzazione prevista per l’uso personale entro il limite del 15% del volume o del fascicolo di periodico effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema simile, in quanto non è lecita la riproduzione da file a carta.
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E’ stato siglato, tra la SIAE, i sindacati degli Autori ed Editori e le Associazioni di categoria dei punti di riproduzione (copisterie, tabaccherie, cartolerie etc…), un accordo che avrà validità a partire dal 1 gennaio 2006. Cosa prevede?
Il nuovo accordo, che avrà validità dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 prevede, rispetto al precedente, un nuovo sistema di determinazione dei compensi agli autori ed editori basato sull’acquisto – da parte dei vari punti di riproduzione – di contromarche fornite dalla SIAE. Le copisterie e ogni altro esercizio dove vengono effettuate fotocopie, applicheranno le “contromarche” - di vario taglio e colore – sulle pagine riprodotte, prima di consegnarle ai clienti.
- E la compilazione dei registri, prevista nel precedente accordo, ci sarà ancora?
La compilazione dei registri non ci sarà più ed anche i contatti con gli uffici territoriali della SIAE saranno ridotti al minimo necessario. Il nuovo accordo in materia è stato formulato in modo tale da eliminare adempimenti complicati quali l’annotazione puntuale sui registri di tutti i testi fotocopiati. I titolari dei punti di riproduzione si recheranno alla SIAE esclusivamente in occasione del ritiro degli stock di contromarche e l’effettuazione contestuale del pagamento. Il numero di queste ultime varierà a seconda del numero di apparecchi di riproduzione presenti nell’esercizio.
- Il sistema delle contromarche aumenterà il prezzo delle fotocopie rispetto al precedente accordo scaduto il 31 dicembre 2005?
Assolutamente no. Premesso che il costo della contromarca rappresenta e realizza il compenso per diritto d’autore a pagina fotocopiata, lo stesso rimane fermo a quello previsto nel vecchio accordo per il 2004 e cioè a 7 centesimi di euro e inoltre, d’accordo con le associazioni firmatarie della convenzione ed al fine di consentire il più possibile la regolarizzazione del settore, si è stabilito di fornire ai punti di riproduzione un numero di contromarche superiore in maniera tale da ridurre il costo effettivo ad appena 4 centesimi di euro per pagina fotocopiata.
- Per il gestore di un punto di riproduzione il sistema della contromarca è l’unico per essere in regola?
Si. La legge delega la SIAE e le associazioni rappresentative degli autori ed editori a stipulare specifici accordi con le associazioni dei punti riproduzione. Quello che viene stabilito con questi accordi diventa vincolante per tutti gli operatori e quindi, qualora un copycenter non utilizzi le contromarche e non versi di conseguenza il diritto d’autore, commetterà un illecito.
- Ma con il nuovo accordo, rimane lo stesso il divieto di fotocopiare un testo oltre il limite del 15% e quello di poter effettuare copie multiple?
Certamente. La stipula di una nuova convenzione relativa alle fotocopie effettuate nei punti di riproduzione, non può modificare quanto dettato dalla Legge 248/00 del 18 agosto 2000 che vieta espressamente la fotocopiatura di un testo oltre il limite del 15% e ne prevede il solo uso personale (escluse quindi le copie multiple).
Dispense universitarie.
- Alle università accade spesso che un docente indichi come testo d’esame un libro non più in stampa o in ristampa, o proprie dispense. Le dispense preparate dai docenti possono contenere appunti di proprie lezioni, e per queste non ci dovrebbero essere particolari problemi, mentre altre contengono parti di vari testi del docente o altrui, riuniti insieme. Di queste dispense utilizzate per gli esami viene depositata una copia in varie copisterie per permetterne la fotocopiatura dell’intero testo da parte degli studenti. Come potranno farlo, dato che le copisterie, in base alle nuove disposizioni di legge, si rifiuteranno di far fotocopiare oltre il limite del 15%?
La realizzazione e la conservazione delle dispense presso le varie copisterie non possono ritenersi legittime, poiché non sono realizzate "ad uso personale": lo scopo di tale operazione è infatti quella di rendere disponibili le copie delle opere contenute nelle dispense ad altre persone (gli studenti).
L’attività di riproduzione deve essere autorizzata dagli aventi diritto o dall’AIDRO.
- Il titolare del centro copia può essere ritenuto responsabile se parti delle opere inserite nelle dispense superano il 15% del libro originale da cui sono tratte?
Vedi risposta precedente.
- Il titolare del centro copia dovrà risalire agli autori ed editori dei testi originali inseriti parzialmente nelle dispense per verificare se sia o meno rispettato il limite del 15%?
Vedi risposta precedente.
- Il responsabile del centro copia dovrà inserire nel registro per la dichiarazione delle fotocopie i nomi degli autori ed editori del testo originale presente nelle dispense? E se non è possibile risalire alle opere originali?
Vedi risposta precedente.
- Il docente che prepara la dispensa è da ritenersi responsabile degli eventuali illeciti nella riproduzione della dispensa?
Vedi risposta precedente.
- E l’operatore può essere esonerato da questo genere di responsabilità?
Vedi risposta precedente.
Tesi di laurea
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Sono soggette alla legge 248/2000 anche le fotocopie di opere protette fatte per la preparazione della tesi di laurea di uno studente?
Sono senz’altro soggette alle disposizioni della legge le fotocopie dei testi necessari alla preparazione delle tesi di laurea.
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Possono essere fotocopiate le tesi di laurea?
Lo studente, in quanto autore della tesi, può effettuare liberamente le fotocopie. Se le fotocopie sono invece richieste da altri, è necessaria l'autorizzazione dell'autore.
Schede a deconto.
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Per le fotocopie effettuate con macchine fotocopiatrici che funzionano con schede a deconto, come sarà possibile da parte dei responsabili dei centri copia controllare che la quantità di fotocopie fatte non superi il limite del 15 %?
I responsabili dei centri copia dovranno portare a conoscenza dell'utente l’esistenza del limite del 15% e dovranno procedere all’applicazione delle contromarche sulle pagine fotocopiate di opere protette. Dovranno anche prevedere adeguate forme di vigilanza, soprattutto per costituire un deterrente all’attività illecita.
Rilegatura.
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I titolari delle copisterie che svolgono anche attività di rilegatura non sono tenuti a sapere cosa contiene il fascicolo e se anche lo sapessero non potrebbero essere ritenuti responsabili della illecita fotocopiatura in quanto non effettuata da loro. Se tuttavia appena fuori il locale lo studente venisse trovato in possesso dell’intero testo fotocopiato altrove e soltanto rilegato dalla copisteria in questione, come potrebbero i titolari delle copisterie provare la loro buona fede, dato che non sarà possibile dimostrare la provenienza delle fotocopie?
Il detentore del testo da rilegare dovrà fornire prova della legittimità della fotocopia (ad es. autorizzazione dell'editore o dichiarazione di aver effettuato in biblioteca pubblica la fotocopiatura di libri rari fuori dai cataloghi editoriali).
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Dovrebbero in questo caso, per non correre rischi, rifiutare anche la rilegatura?
L’attività di rilegatura può essere realizzata usando le dovute precauzioni e avendo cura di farsi rilasciare dal cliente copia della documentazione che attesti che la riproduzione fatta da un altro centro copia è lecita.
Libri o spartiti di proprietà.
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Nel caso di fotocopiatura di libro o spartito musicale del cliente è possibile fotocopiarlo tutto ad uso personale?
No, in quanto il libro può essere fotocopiato solo nei limiti del 15% anche se è di proprietà del cliente.
Per lo spartito musicale è vietata la fotocopiatura anche solo parziale.
Fotocopie di fotocopie.
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Le fotocopie di fotocopie sono legali?
Si, entro i limiti previsti dalla legge (15% - uso personale) e a condizione che le fotocopie da riprodurre riportino l’indicazione dei dati identificativi dell’opera (titolo, autore, editore ecc.).
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Si possono riprodurre fotocopie da fotocopie anonime, cioè prive di qualsiasi elemento che permetta di individuare il testo da cui sono tratte (l’autore, l’editore ecc.) soprattutto per la compilazione del registro per la dichiarazione delle fotocopie?
No.
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Come ci si deve comportare, per evitare di superare il limite del 15%, quando sia chiesta la fotocopiatura di fotocopie e non si conosca il numero delle pagine del libro da cui sono tratte?
Perché sia legittima la riproduzione in fotocopia, le opere devono essere identificate, cioè deve essere conosciuto anche il numero delle pagine che le compongono.
Libri editati all'estero.
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Per i libri editati all’estero (europei ed extraeuropei), sono dovuti i diritti d'autore?
La legge 248/2000 si applica anche in questi casi.
Supporti magnetici.
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Nel caso si memorizzassero alcuni testi, in particolare quelli più richiesti dagli studenti, su supporti magnetici (anche a mezzo scanner) per la successiva stampa che i singoli interessati, sempre nel rispetto del limite del 15%, dovessero poi richiedere, i testi verrebbero illecitamente riprodotti dal centro per intero contrariamente alle disposizioni di legge . Come ci si deve comportare?
La legge sul diritto d'autore non consente la riproduzione digitale (ad es. da supporto cartaceo a file digitale, ottenuta mediante scannerizzazione) che deve essere sempre autorizzata dall'editore. Anche la successiva riproduzione da file a carta non è consentita.
- E se gli operatori aggirassero i divieti scannerizzando i testi ed inviandoli ai clienti tramite posta elettronica?
Trattandosi di operazione non consentita dalla legge sul diritto d'autore, questa attività è vietata, e sanzionata in via penale, amministrativa e civile, a meno che non sia specificamente autorizzata dall’editore.
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E se vengono scaricati da Internet i testi da cui trarre poi le fotocopie?
Anche questa attività deve essere espressamente autorizzata dagli aventi diritto o dall’AIDRO.
Fotocopie di quotidiani e settimanali.
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Sono soggette alle disposizioni della legge 248/2000 le fotocopie di quotidiani e di settimanali?
Anche le fotocopie di quotidiani e settimanali sono soggette all'applicazione della legge: non sono infatti previste esenzioni al riguardo.
Attività didattica e di consulenza.
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Come deve comportarsi una società, un’associazione, una fondazione, uno studio associato, un libero professionista che, con "attività di consulenza" o con "attività didattica e di formazione" fotocopia libri di carattere scientifico e consegna queste fotocopie ad altri, oppure chi, per fini didattici (corsi di aggiornamento professionale, convegni, corsi di formazione etc.) fotocopia parzialmente o integralmente libri e riviste di carattere scientifico, ne distribuisce le fotocopie o ne consente la consultazione?
Le previsioni della legge riguardano la riproduzione per uso personale dei lettori, e non vi rientrano le attività indicate, che non sono mai libere. Occorre perciò ottenere l’autorizzazione degli aventi diritto tramite l'editore e l’eventuale intervento dell'AIDRO.
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Come deve comportarsi uno studioso, un professionista, ecc., che, svolgendo "un’attività senza scopo di lucro", fotocopia ad uso personale all’interno di una struttura privata (abitazione, studio professionale), parzialmente o integralmente libri e riviste di carattere scientifico di sua proprietà e che poi le consegna gratuitamente ad altri?
Se il testo viene fotocopiato nella propria abitazione ad uso personale, sempre entro i limiti previsti dalla legge, il privato non deve svolgere alcun adempimento. Egli non può cedere le fotocopie ad altri, dato che la legge consente la fotocopiatura solo per uso personale.
Per quel che riguarda gli studi professionali, l'attività di fotocopiatura deve essere autorizzata dall’editore o dall’AIDRO.
- Come si devono comportare queste persone per corrispondere i compensi per diritto d'autore agli autori ed editori delle opere dell'ingegno riprodotte?
La legge prevede che la riproduzione di opere sia libera solo se effettuata per uso personale. Per i professionisti, le società, ecc., non essendo in presenza di uso personale, si dovrà chiedere autorizzazione all’editore o all’AIDRO.
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Occorrono eventuali autorizzazioni di carattere generale per riprodurre in tutto o in parte libri e riviste?
Per riprodurre oltre i limiti previsti dalla legge (15%) e anche al di sotto di questi limiti, ma per uso non personale, occorre un'autorizzazione particolare da ottenere dagli aventi diritto e/o dall’AIDRO.
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Se un dottore commercialista (o un avvocato o uno studioso della materia) raccoglie materiali fotocopiandoli da libri e riviste di sua proprietà, li riunisce in fascicoli su specifici argomenti e li invia (gratuitamente o come consulenza professionale) a professionisti, società, associazioni, ecc., in che modo può pagare i compensi per diritti d’autore delle opere dell’ingegno riprodotte?
Attraverso un accordo con gli aventi diritto, e cioè gli editori librari, rappresentati in primo luogo dall'AIDRO.
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Deve inviare il "campione" (fascicolo) alla SIAE competente indicando il numero di fascicoli che sono stati formati?
No, vedere risposta precedente.
Esercizi che non fotocopiano i testi.
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Come dovranno comportarsi gli esercizi commerciali che non svolgono attività di fotocopiatura dei testi?
Non dovranno compiere alcuna formalità. La loro attività potrà comunque essere sottoposta alle verifiche e ai controlli previsti dalla Legge.
Fotocopie di copertine.
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Si possono fotocopiare le copertine delle video/musicassette, dei CD, dei DVD o supporti analoghi?
No, in questi casi, la riproduzione deve essere autorizzata dagli aventi diritto: si dovrà inoltrare la richiesta ai produttori dei supporti.
Fotocopie per traduzioni.
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A quale normativa sono soggette le case editrici che commissionano fotocopie di libri interi per tradurli?
Dovendo avere l’autorizzazione per la traduzione, le case editrici dovrebbero aver precedentemente ottenuto dall'editore di origine anche l'autorizzazione per la fotocopiatura. Copia di tale autorizzazione dovrà essere acquisita dalla copisteria.
Fotocopie per ipovedenti.
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Può capitare di dover effettuare la fotocopiatura di un intero testo, destinato a persone ipovedenti. Come ci si deve comportare in questo caso?
E' stato sottoscritto un accordo tra Associazione Italiana Editori (AIE), Biblioteca Italiana per i ciechi "Regina Margherita" – ONLUS di Monza e Unione Italiana Ciechi – ONLUS di Roma.
Opere protette
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Quali opere sono protette in base alla legge sul diritto d’autore?
Sono protette, purché abbiano carattere creativo:
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le opere letterarie, scientifiche, didattiche e religiose;
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le opere drammatiche;
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le opere musicali;
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le opere liriche;
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le opere coreografiche, pantomimiche;
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le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno;
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i programmi per elaboratore;
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le elaborazioni di carattere creativo dell’opera originale;
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le opere fotografiche;
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i disegni e le opere dell’architettura;
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le banche di dati;
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il disegno industriale;
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le opere collettive (riviste e giornali).
La riproduzione tramite fotocopiatura è soggetta alla legge 248/2000.
La durata della protezione è per tutta la vita dell’autore e fino al 31 dicembre del 70° anno dopo la sua morte. In caso esistano più coautori la durata si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.
Le opere non più protette sono di pubblico dominio e possono essere riprodotte liberamente. Tuttavia non è lecito ( art. 2598 C.C.: concorrenza sleale) riprodurre la composizione grafica dell’opera.
Va ricordato, per i libri stranieri tradotti in lingua italiana, che la durata della tutela deve essere calcolata tenendo conto che il traduttore è da considerare a pieno titolo tra gli autori dell’opera tradotta: la durata di protezione delle traduzioni si prolunga quindi fino a 70 anni dopo la morte del traduttore.
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La mostra
sabato, 24 marzo 2007 ; 12:53

Questa era una delle pagine esposte, insieme all'oroscopo dell'Accademia
libri
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Il tesoro dei Lincei
giovedì, 15 marzo 2007 ; 18:18
Qui non posso mancare





libri, astrologia
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